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Procedure di rilascio del certificato sostitutivo, avente valore legale, del diploma originale di scuola secondaria di II grado ai sensi dell’articolo 199, comma 6 del TU 297/94. Indicazioni operative

1. La domanda di rilascio del certificato, da compilare tramite modulo allegato alla presente, deve essere inoltrata dall’interessato/a al Dirigente scolastico della scuola che ha rilasciato il diploma e in cui il titolo è stato conseguito, tramite mail istituzionale della stessa. Alla domanda deve essere allegato il documento di identità del richiedente, in corso di validità, e la denuncia di smarrimento o furto del diploma originale presentata alle Autorità competenti.

2. La scuola che riceve la domanda, dopo aver effettuato i dovuti controlli, trasmette all’UAT di pertinenza una nota specificando i seguenti dati:
a. Denominazione attuale dell’Istituto;
b. Eventuale denominazione dell’Istituto, se variata, alla data del conseguimento del diploma;
c. Tipologia del diploma di cui al duplicato;
d. Nome e cognome dell’interessato/a
e. Votazione conseguita e anno scolastico di riferimento;
f. Data di avvenuto ritiro del diploma originale. Le scuole trasmettono la nota con i dati richiesti all’UAT di riferimento, allegando la domanda dell’interessato/a e la denuncia di smarrimento o furto.

3. L’UAT, acquisita la documentazione, emette il certificato sostitutivo del diploma originale di scuola secondaria di secondo grado, avente valore legale.

Rilascio del certificato sostitutivo del diploma di scuola secondaria di primo grado:

Resta invariata la procedura di rilascio dei certificati sostitutivi dei diplomi originali di scuola secondaria di I grado ex art. 187, comma 3, del TU 297/94: “In caso di smarrimento, purché l’interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l’avvenuto smarrimento, il diploma di licenza è sostituito da un certificato rilasciato dal preside”.